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MAFIA TRA DIRITTO E POL1TCA

di Antonio Ingroia – sostituo  procuratore di Palermo (in Mafia e potere a cura di Livio Pepino e Marco Nebiolo EGA)

7.1

Da sempre, fin dallo storico convegno Mafia e istituzioni che nel 1980 si tenne a Palermo, l’analisi di Magistratura democratica si è incentrata su un particolare. ma cruciale aspetto della questione mafia: non la fenomenologia meramente criminale da reprimere, ma l’analisi delle interazioni fra mafia e assetti di potere, anche istituzionali, consolidati in un dato momento storico. Anche oggi il tema centrale resta la relazione fra mafia e potere. Una riflessione che vuole essere lontana dalle semplificazioni della imperante vulgata mediatica, che tende invece a rappresentare o una mafia pacificata e ricondotta alla ragione (che, cioè, ha rinunciato alla strategia violenta perché messa in ginocchio dall’efficienza dell’apparato repressivo) o tutt’al più una mafia colta soltanto nella sua dimensione militare, che potrebbe quindi essere definitivamente sconfitta mediante la sola cattura del boss Bernardo Provenzano, la “primula rossa”, il superlatitante: una cattura catartica, a elevato contenuto simbolico (come fu quella di Salvatore Riina i1 15 gennaio del 1993.

Si tratta, a dispetto delle apparenze, di due facce della stessa medaglia, di due immagini egualmente fuorvianti, perché ambedue tendono a ridimensionare, quasi a occultare, l’attuale vitalità del fenomeno mafioso e la ben più profonda compenetrazione fra i1 sistema mafioso e gli assetti di potere della nostra società. Non siamo, infatti, in presenza di una mafia pacificata e ricondotta alla ragione, bensì all’interno di una nuova, insidiosa fase evolutiva della mafia ove si sta esplicando una ben precisa strategia di Cosa nostra. Né siamo in presenza di un’organizzazione meramente criminale, di cui si può avere ragione sul terreno esclusivamente repressivo-militare decapitandone i vertici operativi. La verità è un altra. o — meglio — è anche un’altra: la mafia  è il potere della mafia, e la principale fonte del potere della mafia è il suo rapporto con il potere in tutte le sue articolazioni, con il potere economico, con il potere politico, con il potere delle classi dirigenti all’interno della società contemporanea

7.2

          Per verificare la fondatezza di queste conclusioni, la riflessione deve prendere le mosse da alcuni dati obiettivi, e perciò difficilmente contestabili, che possono trarsi dall’attualità

Il primo dato ha a che vedere con l’esito di un recente sondaggio telefonico fra i telespettatori di un noto programma televisivo chiamati a rispondere al quesito, semplice e suggestivo: «Al Sud comanda lo Stato o la mafia». Si trattava, con evidenza, di un quesito fondato su una domanda semplificata e semplicistica, e su un equivoco di impostazione (che presuppone la totale alterità fra mafia e Stato, e quindi la vecchia idea della mafia come antistato), ma non è questo il dato di maggiore interesse. Il  dato più significativo è l’esito del sondaggio telefonico (seppur con tutti i limiti di questo tipo di sondaggi): il 91% degli intervistati ha risposto che a comandare al Sud è la mafia e solo il 9% pensa che sia lo Stato. Cosa ci dice questo dato? Ci dice solo che le difficoltà della lotta alla mafia sono di tipo culturale, che si è diffusa l’accettazione della mafia come potere ed è altrettanto diffusa la sfiducia nello Stato Una sfiducia atavica. da cui dovrebbe discendere l’antica idea della Sicilia come terra eternamente irredimibile? Ovvero c’è qualcosa d’altro, una diversa chiave di lettura delle ragioni di questo stato di malessere, di questo diffuso senso di delusione e frustrazione avvertito anche negli strati più consapevoli e avanzati della società siciliana che meglio conoscono la natura e l’essenza del fenomeno mafioso?

Il secondo dato sta nelle inopinabili e convergenti risultanze investigative che tratteggiano una Cosa nostra attualmente in salute, tornata ad essere forte e ben radicata sul territorio. E’ una conseguenza dei limiti di un’azione repressiva inefficiente? O c’è un’altra spiegazione,

più profonda, celata, quasi “inconfessabile”? Qui il paradosso è perfino più evidente: perché, grazie allo straordinario e lodevole impegno delle forze dell’ordine, pur in una fase di difficoltà in cui scarseggiano mezzi, uomini, risorse e fonti di prova, vengono portate a compimento brillanti operazioni di polizia che colpiscono la struttura militare di Cosa nostra, arrestando anche importanti latitanti. Ma, nonostante tutto ciò, la mafia è forte, perfino più forte, se possibile: il raket

delle estorsioni è estremamente florido, il settore degli appalti è oggetto del controllo mafioso, l’organizzazione è presente nel territorio, nella società, perfino dentro le istituzioni. Come è possibile? L’efficienza dell’apparato repressivo e apparente o c’è dell’altro, qual cosa di più profondo?

Il terzo dato, infine, riguarda una delle questioni nodali del bilancio dell’intervento giudiziario nell’ultimo decennio: l’esito dei processi ai cosiddetti “colletti bianchi”, cioè a quella che, agli inizi del Novecento, Gaetano Mosca chiamava “la mafia in guanti gialli”. E’ un dato difficilmente contestabile che, a fronte delle conferme in sede dibattimentale della stragrande maggioranza dei processi ai mafiosi della struttura militare, assai più articolato è il panorama dell’esito dei processi in cui sono stati imputati ‘colletti bianchi” per fatti di contiguità mafiosa,

alludendo con tale espressione a un coacervo di condotte poi diversamente configurabili nell’ambito delle diverse fattispecie di reato. Un panorama contraddittorio, contraddistinto dai frequenti ribaltamenti delle decisioni tra i vari gradi di giudizio, contraddittorietà che — sia ben chiaro - prescinde del tutto dalla specifica figura di reato per cui si è proceduto nei confronti di questo o quell’imputato “eccellente”, visto che tale contraddittorietà delle decisioni si è realizzata quando si

è contestato il “concorso esterno”, ma anche in processi per partecipazione in associazione mafiosa o favoreggiamento aggravato, e perfino in processi per taluno dei reati-fine tipici dell’associazione mafiosa (come l’omicidio, il riciclaggio, ecc). Il che sminuisce il rilievo, sotto questo profilo, della vexata questio, che pure non va sottovalutata, dell’adeguatezza di questa o quella figura di reato per affrontare in sede penale la questione delle contiguità o complicità mafiose. Il problema, intatti, non appare risolvibile con formule magiche, introducendo nuove fattispecie incriminatrici ad hoc o con nuove formulazioni normative dell’elaborazione giurisprudenziale della figura del concorso esterno. La soluzione non può essere soltanto tecnico-giuridica, perché il problema è a monte, è extrapenale, addirittura pregiuridico. Ma se il problema non è tecnico-giuridico, di cosa è figlia questa alternanza (obiettivamente sconcertante per la pubblica opinione) di decisioni contraddittorie fra loro nei processi cosiddetti ”eccellenti”: una certa percentuale di condannati definitivi (alcuni dei quali attualmente in esecuzione di pena definitiva); una certa percentuale di assoluzioni definitive; la gran maggioranza di lunghi processi con esiti contraddittori fra primo, secondo grado e cassazione, talvolta definiti con dichiarazione di estinzione per prescrizione, ma la maggior parte dei quali ancora in corso a tanti anni dall’inizio delle rispettive vicende processuali (talora a più di dieci anni dall’avvio del procedimento)? Ci sono state o ci sono incapacità, inadeguatezze culturali o “timidezze” nella magistratura? C’è un’incompatibilità sistemica dello strumento penale,  dell’intervento penale sul terreno delle contiguità mafiose? Grava il rischio di valutazioni sperequate delle medesime condotte a seconda della corrispondenza dell’agente rispetto a figure stereotipe di criminali? E fra queste possibili spiegazioni la giusta chiave di lettura della sconcertante alternanza di esiti processuali registratasi soltanto in un certo tipo di processi con un certo tipo di imputati? Ovvero c’è del l’altro?

7.3 

     Qualche risposta si può cominciare a proporla.

     Innanzitutto, l’esito del sondaggio telefonico-televisivo. Non credo che l’approccio giusto sia quello prevalentemente culturale e mi sembra per questo errato attribuire compiti salvifici alla “cultura della legalità”, che pure ha un’importanza tutt’altro che secondaria. Né considero in sé riprovevole e liquidabile come fenomeno omertoso o di indifferenza sociale l’atteggiamento di quel 91°o che non ha fiducia nello Stato: si tratta piuttosto di una spia, un sintomo di qualcos’altro.

      Poi il dato del rinnovato potere della mafia sul territorio, nonostante le brillanti operazioni di polizia: è il sintomo dell’inefficienza della macchina repressiva statale? Nient’affatto: si tratta, semmai, degli effetti effimeri di una pur massiccia azione di repressione, accompagnata da  orientamenti giurisprudenziali coerenti con gli indirizzi di politica criminale che ispirano l’esclusiva repressione della struttura militare delle organizzazioni mafiose.

     Infine, il dato dell’alternanza delle decisioni nei processi “eccellenti” per fatti di mafia: al di là dei limiti, pure ravvisabili, dell’approccio della magistratura e al di là delle innegabili inadeguatezze dello strumento penale, prevale la sensazione che alle radici del fenomeno vi siano altre e più complesse spiegazioni.

     Se si vuole provare ad azzardare un’ipotesi, ci si può chiedere se la spiegazione altra di questi tre dati, apparentemente contraddittori e slegati l’uno dall’altro, sia invece comune a tutti e tre. Forse queste anomalie si spiegano con un’altra anomalia, che potremmo definire la grande anomalia, la vera caratteristica tipizzante del fenomeno mafioso rispetto alle altre forme di criminalità organizzata. Sembra, insomma, che la risposta a tali quesiti abbia a che fare con l’essenza oscura della mafia: il suo essere organizzazione di potere che interagisce con gli altri

poteri, compresi quelli legali, e da questi viene alimentata e riceve legittimazione. Una mafia, il cui riconquistato e rinnovato potere sul territorio si fonda soprattutto sul tessuto connettivo costituito da quel pezzo di classe dirigente siciliana (non tutta borghesia mafiosa, perché non necessariamente si muove al di là del penalmente rilevante ma rimane spesso sul labile confine fra l’aldiquà e l’aldilà criminale), quella borghesia siciliana che garantisce il potere della mafia e che favorisce la costante interlocuzione e interazione fra il potere criminale della mafia e le declinazioni legali del potere nell’economia, nella politica, nel mondo delle professioni.

     In poche parole, dobbiamo ragionare sul dato che se la mafia fosse un’associazione di pecorai poco istruiti, un’organizzazione meramente criminale e nient’altro, per affrontarla e sconfiggerla basterebbe una seria ed efficace repressione penale e di polizia. Siccome i brillanti risultati della repressione su questo versante sono sotto gli occhi di tutti, ne dovrebbe conseguire un decisivo indebolimento dell’associazione mafiosa. E invece: da una parte, i cittadini sono convinti che la mafia  abbia perfino incrementato il proprio potere; dall’altra, le risultanze investigative dimostrano che questa convinzione non è un abbaglio della pubblica opinione che subisce e alimenta il fascino del mito dell’impunità della mafia. Ciò può avere una sola spiegazione confortata da precise risultanze investigative e processuali: poiché la vera essenza della mafia è la sua natura di componente di un sistema di potere, ne consegue che il potere mafioso non può essere effettivamente minato alle sue fondamenta, mettendo in crisi la sua riproducibilità, se non viene intaccato quel tessuto connettivo, quel collante che lo lega agli altri poteri e che fa di quest’organizzazione criminale un organizzazione del potere, un vero e proprio sistema di potere.

 7.4 

     E veniamo cosi all’ultimo dato: quale è stato il livello dell’intervento giudiziario e legislativo su questo fronte?

     Sul piano giudiziario, come dicevamo, mentre l’impostazione accusatoria è stata confermata, in sede di verifica dibattimentale, nella stragrande maggioranza dei processi ai mafiosi della struttura militare, assai più articolato è i1 panorama dell’esito dei processi a “colletti bianchi” imputati per fatti di contiguità mafiosa. E’ un panorama contraddittorio, che sembra prescindere dalla questione tecnico-giuridica dell’individuazione dello strumento penale più adeguato per affrontare in sede giudiziaria la questione della complicità mafiosa. Il problema è a monte, è extrapenale, pregiuridico.

     Per questo l’introduzione di una fattispecie di reato ad hoc potrebbe essere utile, ma essenzialmente per la valenza politica dell’innovazione, come segnale di indirizzo politico-criminale verso l’incriminazione di determinate condotte di soggetti appartenenti alle classi dirigenti che darebbe “coraggio”, impulso e slancio all’iniziativa giudiziaria da parte della magistratura inquirente (così incoraggiata a superare qualche timidezza di approccio) e contestuale sostegno alla sostenibilità delle ricostruzioni fondate su piattaforme probatorie complesse. E’ ciò

che avvenne nel 1982 con l’introduzione dell’art. 416 bis, ed è quello che non è avvenuto sul fronte mafia-politica (si pensi all’inefficienza  della fattispecie di cui all’art. 416 ter, che avrebbe dovuto sanzionare “l’accordo politico-mafioso”).

     Ma se il problema non è tecnico-giuridico, torniamo alla domanda: di cosa è figlia questa alternanza di decisioni contraddittorie fra loro nei vari gradi di giudizio dei processi “eccellenti”, a loro volta contraddittorie rispetto al bilancio degli esiti processuali sul fronte della cosiddetta “mafia militare”?  Inadeguatezze della magistratura, la cui origine non è del tutto estranea al fatto che la stessa è parte di quella classe dirigente i cui esponenti vengono talvolta portati alla sbarra per condotte di complicità mafiosa? O incompatibilità sistemica dell’intervento  penale su1 terreno delle contiguità mafiose, cioè qualcosa che attiene all’inadeguatezza strutturale dello strumento penale quando si tenta di estenderne l’utilizzo alle fluide zone di confine della variegata “contiguità politico-mafiosa”?

     L’approfondita riflessione sulla non neutralità dell’interpretazione è ormai avviata da anni, e un ruolo di avanguardia su questo terreno ha svolto Magistratura democratica. E’ incontestabile che perfino le opzioni interpretative apparentemente più neutre hanno una valenza politica, specie in un settore come quello di cui discutiamo: sia per l’elevato tasso di discrezionalità interpretattvo-applicativa nel giudizio sulla rilevanza penale di determinate condotte rispetto al reato associativo, sia per le conseguenze che discendono dalle opzioni interpretative e — perfino — dalle valutazioni probatorie Non sono neutre, ad esempio. le opzioni in sede di valutazione della sintomaticità mafiosa di certe condotte, specie quando si sminuisce la valenza probatoria dei comportamenti di soggetti esterni all’organizzazione mafiosa  (per lo più “colletti bianchi”), col rischio che per una sorta di precomprensione seppur inconsapevole si percepisca in modo diverso la sintomaticità,. e quindi la rilevanza penale, di un comportamento a seconda della corrispondenza o meno dell’imputato allo stereotipo del mafioso. Anche a questo profilo della problematica allude esplicitamente d mio intervento, la mafia tra politica e diritto.

 7.5 

     Se l’interpretazione non è e non può essere neutra su un terreno come questo, dobbiamo porci un altro interrogativo volutamente provocatorio: non è forse plausibile ipotizzare che le evidenziate oscillazioni di questa stagione giudiziaria non siano solo frutto delle obiettive difficoltà di valutazione di complesse vicende giudiziarie, ma siano correlate anche con l’influenza di dinamiche, estranee alla tecnica interpretativa, che hanno finito per condizionare in concreto gli orientamenti giurisprudenziali e le relative decisioni?

     Non possiamo ignorare il filo rosso che lega le diverse stagioni cruciali dell’antimafia giudiziaria: da quella dei maxiprocessi del pool dell’ufficio istruzione di Palermo degli anni Ottanta alla stagione dei “processi eccellenti” degli anni Novanta, che ha portato sul banco degli accusati i vertici della nomenclatura del potere nazionale (un ex presidente del Consiglio, ex ministri, parlamentari, alti magistrati della Corte di cassazione, dirigenti dei servizi segreti e delle forze di polizia, e così via).  Entrambe le stagioni hanno scatenato una reazione di rigetto culminata in campagne di delegittimazione con forti analogie e ricorrenze (perfino dal punto di vista lessicale e personale: eguali gli slogan, eguali alcuni dei protagonisti), anche se parzialmente differenti sono stati gli esiti, perché il pool degli anni Novanta è riuscito ad arrivare un po’ più lontano, varcando la soglia al di qua della quale il pool degli anni Ottanta era stato bruscamente bloccato non appena aveva messo piede ai “piani alti” delle contiguità mafiose. E’ un dato di tatto che su quel percorso in salita la magistratura, come un ciclista che tira il gruppo inerpicandosi sulla montagna, si è ritrovata improvvisamente da sola, senza più nessuno che la aiutasse a tirare il gruppo. Per restare alla metafora sportiva, uno scalatore isolato, con le spalle scoperte e col rischio di cadere senza che nessuno si faccia trovare nei pressi per aiutarlo a rialzarsi, un ciclista che improvvisamente sente tutto il peso della fatica della scalata, anche perché avversato da qualcuno che muta le condizioni atmosferiche per farlo soffrire ancor di più.

     E allora dobbiamo porci un quesito difficile: non è forse plausibile che una causa della difficoltà “aggiunta”, che può avere inciso sullo sconcertante alternarsi delle decisioni nei processi “eccellenti”, possa rintracciarsi nell’eccesso del peso “supplementare” venuto a gravare su quelle sentenze?

     Ogni sentenza — si sa — ha conseguenze extrapenali. Ma ciò è ancora più vero in certi processi e vale a maggior ragione quando troppi compiti vengono scaricati sulla responsabilità penale, quando la valutazione politica si appiattisce sulle valutazioni penali. Se viene meno la responsabilità politica e tutto grava su quella penale, sulle spalle del processo si accumula un surplus  di responsabilità che diventa insostenibile e che — paradossalmente — finisce per privare di valore non solo la responsabilità politica, ma quella penale. E’ nell’interesse di un più corretto funzionamento dei meccanismi di attribuzione della responsabilità penale che deve essere valorizzata l’autonomia della responsabilità politica e non viceversa!

     Soltanto se si recupererà spazio, autonomia ed effettività alla responsabilità politica si potrà restituire spazio, autonomia ed effettività alla responsabilità penale anche rispetto a condotte di appartenenti alle classi dirigenti. Occorre recuperare la cultura della responsabilità specie in un mondo, come quello politico, che oggi è dominato dalla pretesa di impunità. Una pretesa di impunità. che arriva al punto di esigere il silenzio dell’informazione e della cultura, preteso e difeso a colpi di stratosferiche citazioni per danni, come dimostrano le vicende di studiosi come Umberto Santino e Claudio Riolo e quella, ancor più recente, dello storico Carlo Marino, citato per danni dagli eredi di Arturo Cassina per alcuni passi del libro I padrini, per lo più tratti da risultanze processuali.

 7.6 

     La soluzione al problema prospettato non va perseguita solo con l’introduzione di nuovi strumenti penali: ciò, infatti, significherebbe muoversi ancora nell’ottica di caricare ulteriormente di funzioni improprie i luoghi della responsabilità penale. E’ sul terreno della responsabilità politica che occorre fare dei passi avanti. Si tratta dell’uovo di Colombo, ma ci sono ben pochi motivi per essere ottimisti: si ha, infatti, la netta sensazione che il ritrarsi della responsabilità politica non sia

casuale bensì parte di un disegno che ha come obiettivo l’azzeramento di ogni istanza di controllo e di responsabilità.

     Il potere tende a rivendicare la propria totale irresponsabilità, sul piano politico e su quello penale. E per realizzare l’irresponsabilità penale degli appartenenti alle classi dirigenti il sistema più subdolo ed efficace è quello di sovraccaricare di funzioni le istanze della responsabilità penale. E’ chiaro, infatti, che i condizionamenti (consapevoli e inconsapevoli) possono influire più agevolmente sulle decisioni del giudice se la responsabilità politica viene appiattita su quella penale, se il giudice sa che dalla sua decisione deriveranno pesanti conseguenze extrapenali. Se, invece, la responsabilità politica avesse ambiti autonomi di operatività, anche i criteri di responsabilità penale potrebbero operare più efficacemente e meno contraddittoriamente. Ma non c’è da avere soverchie speranze: non è forse più che plausibile che si sia voluta ingessare la responsabilità politica proprio per ingessare quella penale, da parte sua già messa in crisi da un eccesso di aspettative politico-sociali che lo strumento penale non potrà mai soddisfare?

     Il quesito chiama in causa l’informazione e la politica, non per scaricare dalle spalle della magistratura la responsabilità storica di una stagione, ma nella dimostrata consapevolezza dell’inadeguatezza e dell’insufficienza dello strumento giudiziario per affrontare in via esclusiva la questione della responsabilità degli appartenenti alle classi dirigenti.

     Questi interrogativi, concernenti la verifica dell’ipotesi che le rilevate oscillazioni della giurisprudenza siano state anche una conseguenza della mancata soluzione della questione della responsabilità politica (con conseguente sovraccarico di oneri sulle spalle della giustizia penale e snaturamento delle sue funzioni), è bene che siano affrontati in un confronto con realtà ed esperienze diverse, a cominciare dall’avvocatura più consapevole, e poi con discipline delle scienze sociali e giuridiche, col mondo dell’informazione, fino all’associazione e al mondo del lavoro.

 7.7 

     Tutto ciò ha a che fare con il terna centrale della nostra riflessione: la mafia e le sue relazioni con gli altri poteri, tema rispetto al quale non possiamo ignorare i doveri corrispondenti all’esercizio di qualsiasi  forma di potere (sia esso giudiziario, politico o informativo).

     Occorre, anzitutto, fare informazione sulla mafia come organizzazione di potere, anche attraverso la riflessione sulle relazioni fra potere e informazione, in tutte e due le direzioni (non c’è  potere senza informazione, ma non c’è neppure informazione senza potere, perché— come diceva in modo radicale Emerson — «non c’è conoscenza all’infuori del potere)  e restituendo spazio all’informazione di inchiesta.

Bisogna, poi, agire con coerenza e consequenzialità rispetto alle premesse, operando perché siano restituiti autonomi ambiti di operatività alla responsabilità politica:è, per certi versi, sorprendente che nessuna commissione parlamentare, negli ultimi anni, abbia mai aperto un’approfondita e aggiornata inchiesta sulla stagione stragista del 1992-93.

Solo in una fase successiva, quando verrà ridisegnato uno spazio autonomo di operatività della responsabilità politica, andrà affrontata la questione dell’eventuale riforma legislativa concernente i confini della responsabilità penale.

     Gli ultimi anni sono stati gli anni della rimozione e del prevalere dello spirito di convivenza con la mafia, laddove si è cercato di ricacciare indietro a forza, in parte riuscendovi, la soglia della responsabilità e i confini del controllo di legalità, chiedendo passi indietro alla magistratura, rea di avere invaso il campo della politica. Ma forse non era così, si trattava di un’illusione ottica: era accaduto invece che in altri luoghi. istituzionali e non, erano stati fatti robusti passi indietro, pretendendo un riallineamento anche dell’azione giudiziaria verso il basso, verso una giustizia diseguale. E alle altre soggettività. agli altri poteri, soprattutto ai settori più consapevoli della politica e dell’informazione che dobbiamo chiedere un visibile passo in avanti verso un recupero del tasso di lega!ità nel nostro Paese.

     Su questo dovremmo confrontarci, con una consapevolezza in più: la mafia, quale pezzo dell’attuale sistema di potere, non intende consentire la sua processabilità.  E’, forse, una visione un po’ metafisica e letteraria del potere, ma sono convinto che esso non è processabile, o meglio tende a rendersi irresponsabile. Diceva Sciascia che lo Stato non può processare se stesso. Certo è che più la mafia si avvicina al potere più si incrementa la sua voglia di impunità. Vanno allora messi in moto meccanismi che ostacolino l’ineluttabile impunità, ma occorre una forza straordinaria: quali settori della nostra classe dirigente hanno la lungimiranza e la capacità di fare una battaglia per il rafforzamento della categoria della responsabilità? O piuttosto finiranno per prevalere le spinte verso la deresponsabilizzazione? I segnali non sono incoraggianti: oggi sembrano prevalere le spinte ispirate dalla cultura dell’impunità anziché della responsabilità.

     Scriveva Pascal che «la giustizia deve essere congiunta al potere, così che ciò che è giusto possa anche avere potere, e che ciò che è potere possa essere giusto». Il problema attiene proprio alla distanza nella società contemporanea tra potere e giustizia, una distanza non casuale ma programmata: si vuole una giustizia senza potere da parte di un potere ingiusto, spesso un potere illegale. Approccio un po’ metafisico e un po’ utopico? Forse si. Ma se è vero — come diceva Jacques Derrida — che «la giustizia è un’esperienza dell’impossibile», i1 mio vuole soprattutto essere un invito al confronto sui confini della legalità possibile per riaffermare principi egualitari contro un potere e una mafia che rifiutano la loro processabilità e agiscono di conseguenza per ottenere l’impunita assoluta.

 

                                                          **** 

 di A. Ingroia leggi pure