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CONTRADDIZIONI E VUOTI NELLA SENTENZA   

n. 1110/05 DEL TAR PER IL VENETO

UNA SCELTA IDEOLOGICA 

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Premessa

La tesi sostenuta nella sentenza che si commenta: che il “crocifisso” costituisca un “simbolo nazionale”,  e vada addirittura considerato “quale simbolo .. della laicità dello Stato (e dei) principi che innervano la nostra Carta costituzionale”, per cui “sarebbe paradossale escluder(lo) da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha <sicuramente> una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana”, trova a mio avviso il suo fondamento non nell’ordinamento costituzionale vigente, bensì  in una scelta di carattere politico-culturale, che ha oggi parecchi sostenitori in Italia anche fra i c.d. “atei devoti”, come Pera, Ferrara ed altri, i quali si richiamano alle scelte dei necons degli USA. Significativo è l’espresso dotto richiamo fatto nella sentenza in questione al famoso saggio <Perché non possiamo non dirci cristiani> del filosofo idealista Croce, il cui impianto generale e le cui tesi vengono in essa interamente condivisi. Ci riferiamo in particolare ai punti dove il Croce afferma che “continuatori effettivi dell’opera religiosa del cristianesimo … furono gli uomini dell’umanesimo e del rinascimento; … i fondatori della scienza fisico-matematica; … gli assertori del diritto naturale e della tolleranza, prodromo delle ulteriori concezioni liberali; gl’illuministi della ragione trionfante, che riformarono la vita sociale e politica, … fugando fitte tenebre di superstizioni e di pregiudizi; … i rivoluzionari che dalla Francia estesero la loro efficacia nell’Europa tutta; ed i filosofi … Vico e Kant e Fichte e Hegel, i quali inaugurarono la concezione della realtà come storia”. – “. …. Perciò noi – continua Croce nel suo scritto del 1945 –, nella vita morale e nel pensiero, ci sentiamo direttamente figli del cristianesimo”; “…. ed il Dio cristiano è ancora il nostro, e le nostre affinate filosofie - (la sua, cioè dello stesso Croce, e quella di Gentile) - lo chiamano lo Spirito, che sempre ci supera e sempre è in noi stessi”. - Ebbene, noi siamo molto lontani da questo afflato religioso del Croce e dalla sua visione idealistica della storia d’Italia e d’Europa, trovandoci invece vicini alla concezione espressa dal materialista Leopardi – (non a caso non amato per nulla dal primo) - che nella sua più alta poesia, “La ginestra”, critica fermamente coloro che, abbandonato il pensiero dei lumi, e “volti addietro i passi”, si rifugiano nell’illusione religiosa. (Così la definirà e chiamerà ne “L’avvenire di un ‘illusione” un altro grande pensatore: Freud, pur esso osteggiato dal Croce). – Che, poi, la tesi sostenuta nella sentenza 1110/05 del TAR Veneto sia solo espressione, come dicevamo, di una scelta politico culturale, e non costituisca, cioè, applicazione di un principio giuridico, lo si coglie nel dibattito che ha attraversato il Consiglio europeo e la Convenzione all’uopo istituita, circa l’inserimento o meno nel preambolo della Costituzione Europea di un riferimento alla radici cristiane del continente, come richiesto in particolare dalla Santa Sede. Come è noto, è stata giustamente decisa l’esclusione nella Costituzione Europea di tale riferimento, e nel suo “Preambolo” si specifica testualmente che i Paesi sottoscrittori si sono ispirati “alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto”. Così si è deciso anche al fine di salvaguardare appieno il principio della libertà religiosa, presente in tutte le Costituzioni dei Paesi membri; ed anche perché – è stato ricordato - sotto il profilo storico spesso il Cristianesimo europeo è stato legato a guerre ricorrenti tra i popoli d’Europa per motivi apparentemente religiosi ed anche alla brutale dominazione coloniale su altri popoli, frequentemente giustificata proprio nel nome dei valori cristiani. Rilevante, come è stato detto da altri, è stata poi, nella decisione assunta circa l’esclusione di un richiamo alle “radici cristiane”, la giusta preoccupazione politica delle conseguenze giuridiche concrete di un riferimento al Cristianesimo nel preambolo del Trattato, che avrebbe potuto toccare direttamente l’interpretazione delle norme dell’intera Costituzione e, di conseguenza, di tutto il diritto europeo. (Il riferimento al Cristianesimo nel Preambolo avrebbe potuto, ad  esempio, essere invocato come argomento a favore per rendere taluni diritti più importanti di altri, come sul tema dell’aborto). L’esclusione, nella Costituzione Europea, di un richiamo alle “radici cristiane” avrà comunque, con la sua approvazione definitiva, un’indubbia conseguenza anche nel nostro ordinamento interno: cosa di cui dovrà tener conto il Consiglio di Stato nel decidere in merito all’appello che certamente verrà proposto avverso la sentenza del Tar  Veneto.

Sempre sul punto, osserviamo inoltre che quest’ultimo, nell’affermare sul piano culturale la tesi che il crocifisso sia “simbolo .. della laicità dello Stato (e dei) principi che innervano la nostra Carta costituzionale”, non ha ovviamente tenuto conto che Giovanni Paolo II, che mostrava sempre, in ogni occasione e viaggio, tenendolo  in mano, il crocifisso, quale emblema  e vessillo proprio della Chiesa Cattolica, nel suo ultimo libro “Memoria e identità” (Rizzoli, 2005), sostenendo un’aperta sfida alla civiltà contemporanea, ha messo in discussione il pensiero laico a partire dalle sue radici. Col “cogito ergo sum” di Cartesio - ha detto -  l’uomo ha scalzato il Dio creatore ed ha preteso di essere lui solo, arbitro del proprio destino - (il nostro pensiero va al laico Montaigne ed all’uomo faber  dell’umanesimo) -, a decidere <ciò che è buono e ciò che è cattivo>. Dio – ha ancora detto Wojtyla  - diventerebbe così un <contenuto della coscienza umana>. Ed ha nello stesso libro sostenuto che, approvando leggi abortiste, i parlamenti “si spingono oltre le proprie competenze” ed <entrano in palese conflitto con le leggi di Dio … “. L’attacco al pensiero laico ed allo Stato di diritto non poteva essere più radicale da parte del massimo rappresentante del cristianesimo, il quale ha in sostanza negato la libertà di pensiero e di coscienza ed ha apertamente affermato che la legge di Dio ed il conseguente dettato del clero, che se ne fa interprete, debbono in determinate materie prevalere sui liberi parlamenti. - Altro che rispetto della laicità dello Stato; altro che  identificazione con questa del cristianesimo, come dice addirittura  il TAR!

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1. Infondatezza, in diritto, della sentenza del TAR.

1.1. Le norme regolamentari del ’24 e del ’28, che, erroneamente, si presume siano precettive dell’obbligo di esposizione del crocifisso, non sono in vigore.

Va in primis ricordato che la controversia, come scrive lo stesso TAR nelle decisione che si commenta, ha avuto origine perché, disattendendo una richiesta fatta da un genitore, il Consiglio d’Istituto della scuola “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, aveva deliberato “di lasciare esposti i simboli religiosi”: nella specie, il crocifisso, che rappresenta Gesù in croce, non, come poi si è detto, un “simbolo nazionale” o un “simbolo della laicità dello Stato”. La decisione impugnata, si ripete, concerneva l’esposizione di “simboli religiosi”, come ha sottolineato l’amministrazione resistente ed anche l’interveniente nel giudizio Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato.

Nella sentenza in questione, nel prendere atto della decisione della Corte Costituzionale n. 389 del 2004, si omette di dire, significativamente, che la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto con ordinanza n. 56/04, e dichiarata dal giudice delle leggi manifestamente inammissibile in quanto frutto di “un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente (invece) norme regolamentari”, riguardava non soltanto gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come specificati rispettivamente dall’art. 119, r.d. 1297/1928 (Tabella C) e dall’art. 118, r.d. 965/1924, nella parte in cui includono il “crocifisso” tra gli arredi delle aule scolastiche, ma anche, ed in particolare, l’art. 676 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui – si diceva da parte del TAR – conferma la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 119 del R.D. n. 1297 del 1928 (Tabella C) ed all’art. 118 del R.D. n. 965 del 1924.

Nella sentenza n. 1110/05 del TAR Veneto si afferma, in contrasto, come  vedremo, con la citata decisione 389/04 della Corte Costituzionale, che le norme regolamentari di cui all’art. 118, r.d. 965/24 ed all’art. 119, r.d. 1297/1928 restano in vigore in forza dell’art. 676, d.lgs. 297/94. Invero, in un passo molto importante dell’ordinanza n. 56/04 del TAR Veneto, (omesso, invece, riteniamo non a caso, nella sentenza di cui ci stiamo occupando), si spiega che “le norme recate dall’art. 118, r.d. 965/24 e dall’art. 119, r.d. 1297/28 (quelle che parlano del crocifisso nelle scuole) non confliggono con il testo unico (d.lgs. 297/1994), ma dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d.lgs. 297/94 regola l’intera materia scolastica”. E nella stessa citata ordinanza si aggiunge: “restano dunque in vigore  e s c l u s i v a m e n t e  in forza dell’art. 676 (d.lgs. 297/94), il quale, dunque, costituisce (la) norma .. attraverso la quale l’obbligo di esposizione del crocifisso conserva vigenza nell’ordinamento positivo”. – Ma, va subito sottolineato, il TAR Veneto può dire che le più volte citate norme regolamentari (art. 118 del r.d. 965/24 ed art. 119 del r.d. 1297/28) “restano in vigore in forza dell’art. 676, d.lgs. 297/94”, sol perché omette di considerare che la Corte Costituzionale ha affermato, in relazione al citato art. 676, d.lgs. 297/94, - [il quale testualmente dice: <le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate] -, chenon può ricondursi ad esso l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel Testo Unico e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel Testo Unico medesimo, in conformità alla delega di cui all’art. 1 delle legge 121/1991, come sostituito dall’art. 1 della legge 126/1993”.

E’ evidente, quindi, che la tesi del TAR Veneto: che le norme regolamentari di cui all’art. 118 del r.d. 965/24 ed all’art. 119 del r.d. 1297/28 (Tabella C) sono in vigore e sono per giunta precettive dell’obbligo di esposizione del crocifisso, in contrasto a quanto sostenuto sul punto, con validi argomenti, sia dall’Avvocatura dello Stato che dalla difesa della ricorrente, non è fondata. Pertanto, è l’intera sentenza ad esserne inficiata, in quanto è proprio sulla suddetta tesi che essa si regge. Le norme regolamentari succitate sono infatti da ritenere abrogate ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, come affermato giustamente dallo stesso TAR nell’ordinanza n. 56/04 e, comunque, non sono certamente in vigore in forza dell’art. 676, d.lgs. 297/94. Essendo comunque carenti di fondamento legislativo, sono poi in ogni caso illegittime e da disapplicare, anche per i motivi esplicitati dalla ricorrente in giudizio.

1.2.  Altri errori e contraddizioni presenti nella sentenza n. 1110/05 del TAR Veneto.

● La circolare del 1857 disponeva in merito all’esposizione del crocifisso nelle scuole, non, come affermato dal TAR, per affermare i “valori unificanti della nazione”, ma per il semplice ed unico motivo che la legge Lanza del 1857, di cui costituiva applicazione, affermava, coerentemente al disposto dell’art. 1 dello Statuto Albertino, che “l’insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell’istruzione”, come dirà poi anche il “Concordato fascista del ’29.

● Se, come riconosce lo stesso TAR, l’art. 1 dello Statuto Albertino, (il quale disponeva che “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”), costituiva la ragione dell’ostensione del crocifisso - (ostensione che ne era quindi la sua “naturale conseguenza”, come detto dall’Avvocatura Generale dello Stato) -, con il venir meno di detta disposizione, dopo la Costituzione del 1948 e comunque, espressamente, a seguito della legge 121/85, che ha reso esecutivo l’accordo di revisione del concordato del 1984, le norme regolamentari del ’24 e del ’28, che in ipotesi disponevano circa l’obbligo di esposizione del richiamato simbolo religioso, hanno perso la loro “ragione”, cioè il loro fondamento. Non c’è dubbio, invero, che l’abrogazione esplicita di un principio giuridico (nel caso di specie la religione cattolica come religione dello Stato) comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario.

Il TAR è in contraddizione con se stesso.

Mentre con l’ordinanza n. 56/04, di remissione della questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale, esso aveva giustamente affermato che “il crocifisso rappresenta la massima icona cristiana … di univoco significato confessionale”; e che  “ le norme dell’ordinamento generale le quali prescrivono l’esposizione di tale simbolo .. nelle aule scolastiche, - (così come lo sarebbe di ogni altra disposizione che stabilisse la presenza di simboli di altre fedi) – non appaiono compatibili (“c’è da dubitare che lo siano - aveva scritto) “con il principio supremo di laicità dello Stato … emergente dagli artt. 2, 3, 8, 19, e 20 della Costituzione”; ora, con la sentenza n. 1110/04, apertamente contraddicendosi, ha addirittura affermato che “il crocifisso è simbolo .. della laicità dello Stato e dei principi che innervano la nostra Carta costituzionale”.

● Nella sentenza, mentre prima si dice che il crocifisso è un simbolo, e si aggiunge, in modo discutibile, che potrebbe avere significati diversi – (mentre invece, come è noto, è univoco quello che gli viene universalmente attribuito: emblema e vessillo proprio della Chiesa Cattolica e di alcune altre poche Chiese cristiane) -, si esclude dopo, contraddittoriamente, che possa essere utilizzato il concetto di simbolo passivo, il quale tiene invece giustamente conto della percezione del ricettore, e, cioè, necessariamente, del suo universo culturale. Tale esclusione, come più avanti vedremo, ha un senso se rapportata alla tesi centrale, affermata in sentenza ed esaminata più sopra, nella premessa.

* Il TAR  afferma giustamente che “laicità significa … che lo Stato .. si proclama neutro rispetto alle diverse religioni, cui il cittadino può liberamente aderire”; che “Stato laico significa .. che nella scuola pubblica non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso ed anzi è doverosa un’educazione improntata .. al rispetto reciproco in tale campo”; che, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, “l’atteggiamento dello Stato (in materia) non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di ogni fede”, “senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa”; che “credenti e non credenti - (in applicazione del principio di laicità e non confessionalità) - si trovano esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso”, “.. sì da “garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti”. Afferma altresì che, - escluso dalla Corte Costituzionale il criterio del “comune sentire” -,  “trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell’opinione della maggioranza;  che “in tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto, credente, non credente, ateo o semplicemente agnostico.

* Il TAR poi, come detto in premessa, afferma, mediante una scelta sua, di carattere precipuamente culturale e non giuridico, che il crocifisso è “simbolo .. della laicità dello Stato”; e lo fa, si noti, compiendo un’operazione (vs. pag. 31 sentenza) non consentita sul piano logico, perché, nel giudizio in questione, non si doveva stabilire se ed in che misura i principi di una determinata religione, il cristianesimo nella specie, collimassero in astratta ipotesi e secondo una determinata interpretazione necessariamente di parte, col principio di laicità dello Stato, bensì affermare il rigoroso rispetto di detto principio con riguardo a tutti i cittadini.

Precisato poi, per amore di chiarezza e completezza, che è errata la equivalenza, sic et simpliciter, posta dal TAR fra simbolo del crocifisso, che rappresenta Gesù, quale figlio di Dio, in croce, e quello semplice di quest’ultima, (della quale soltanto, ad esempio, le Chiese cristiane riformate consentono l’esposizione, in adempimento del 1° comandamento, mentre neppure di essa i quaccheri, anch’essi cristiani, consentono l’ostensione) -, deduciamo che il fatto della  s c e l t a  di carattere solo culturale, non fondata cioè su ragioni giuridiche,  operata nella sentenza,  risulta in più punti :  

° riconosciuto, infatti, come è in re ipsa, che “il crocifisso deve essere valutato anche come un simbolo religioso”, si afferma che “è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo; cioè quelle cristiane e, come abbiamo visto, non tutte. E, comunque, non è certamente simbolo di tutti gli altri: dei buddisti, degli induisti, degli islamici, degli ebrei, degli atei e degli agnostici, etc. - Donde l’evidente contraddizione con quanto affermato prima in sentenza: che “in tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto. Il quale, nel caso di specie, ben potrebbe essere l’estensore  della ordinanza dello stesso TAR, n. 56/04, in cui si affermava che“ le norme dell’ordinamento generale le quali prescrivono l’esposizione del simbolo del crocifisso nelle scuole .. c’è da dubitare siano compatibili con il principio supremo di laicità dello Stato”;

° il criterio del “comune sentire”, escluso prima in sentenza in ossequio a quanto affermato sul punto dalla Corte Costituzionale, viene poi sostanzialmente reintrodotto affermando (pag. 34), in base ad una chiara scelta di campo, che  “nel nucleo centrale della fede cristiana .. si può agevolmente individuare il … fondamento della stessa laicità dello Stato”. Essendo omesso ogni riferimento temporale – (fede cristiana delle origini o di oggi?  - e di quale corrente?) -, è da ritenere che il TAR abbia voluto riferirsi, sul punto, ad un ipotetico orientamento maggioritario: operando, quindi, una chiara non consentita scelta di parte;

° in contraddizione con la sopra richiamata affermazione fatta in sentenza che “in tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto, il TAR, operando un’evidente scelta di parte, dopo aver detto (pag. 36) che “è consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze .. diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, ….. ; aggiunge: <si tratta di “opinioni” non rilevanti nella causa in esame>! (pag. 36). Intanto il TAR può erroneamente affermare ciò, in palese contraddizione oltretutto con se stesso, perché, come abbiamo già visto, ha arbitrariamente escluso che abbia valore il concetto di “simbolo passivo”; e perché, operando pure qui una scelta di campo di carattere filosofico, si è spinto a rigettare il “soggettivismo”, a suo avviso “giuridicamente e costituzionalmente non garantito”; cioè il libero pensiero che sceglie autonomamente (artt. 2, 19 e 21 Cost.) anche <ciò che è buono e ciò che è cattivo>;

° il carattere di parte della scelta operata dal TAR è evidente, laddove esso afferma (pag. 40) che “la croce in classe, < r e t t a m e n t e >  intesa, prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno…”; dove il nocciolo del discorso è in quel <rettamente>, il cui significato non abbisogna certo di commenti. Anche perché, subito dopo si dice che ciò “implica una riflessione necessariamente  g u i d a t a  dai docenti, sulla storia italiana …”. Nell’interpretazione, forse, datane dal Croce?  - Infine, è lo stesso TAR a riconoscere (pag. 42) che la sua rappresentazione di parte, del crocifisso come simbolo di “principi laici”, <richiede un ragionevole  s f o r z o  interpretativo>.

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Come siamo lontani dall’illuminista Kant, il quale ne “La religione entro i limiti della sola ragione”,  affermava  che “non è questione di sapere come la coscienza debba essere guidata, perché essa non vuole alcuna guida ..”.

Il nostro pensiero si rivolge infine riverente al grande giurista Francesco Ruffini, autore della famosa opera “La libertà religiosa”, che fu amico di Gobetti, maestro di Alessandro Galante Garrone, di  Arturo Carlo Jemolo, di Falco ed anche di Bobbio. Il Ruffini, che fu uno degli undici professori universitari che nel 1931 rinunciarono alla cattedra per non prestare giuramento di fedeltà al regime fascista, così scriveva nella sua opera principale, sopra citata:  <La libertà religiosa non prende partito né per la fede né per la miscredenza, né per l’ortodossia né per l’eterodossia; ma nella lotta che fra loro si combatte da che l’uomo esiste,  e si combatterà forse fin che l’uomo esista, essa si pone assolutamente in disparte. Non diciamo al di sopra. Poiché il suo intento non è così alto: non è, come per la fede, la salvezza oltremondana, non è, come per il libero pensiero, la verità scientifica. Il suo intento è subordinato invece a questi due trascendenti fini ed è assai più modesto e tutto quanto terreno e pratico. E sta in creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o Chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno. Emerge da tutto questo [….] il diritto alla “irreligione”, all’ “aconfessionismo”, alla “miscredenza”, alla “incredulità” >.

                                                                       Luigi Ficarra