I favori della legge al grande
crimine.
Per valutare le possibili ricadute della prossima approvazione del
nuovo scudo fiscale, può essere utile ricordare alcuni degli effetti
negativi conseguenti all’entrata in vigore del precedente scudo:
quello introdotto dal decreto legge 350/2001. In quell’occasione fu
regolarizzata una somma globale di circa 73 miliardi di euro. A
fronte di tale enorme massa di capitale, furono effettuate meno di
trecento segnalazioni di operazioni sospette in tutt’Italia, di cui
nessuna che riguardava la Sicilia. Grazie alle garanzie di anonimato
accordate da quella legge, non fu possibile selezionare e
intercettare il denaro sporco frutto di gravi delitti, ben diversi
da quelli di natura fiscale per i quali era stata accordata la non
punibilità.
Solo per una fortuita coincidenza investigativa, la procura di
Palermo ebbe modo di individuare e sequestrare alcuni milioni di
euro che uno dei riciclatori più importanti di Cosa Nostra, già
condannato per mafia, stava tentando di fare rientrare in Italia. Ma
si trattò solo di una goccia nel mare. Così un enorme e improvviso
flusso di capitale sporco refluì come un invisibile fiume carsico
nel bacino dell’economia legale, con effetti inquinanti e distorsivi
del libero mercato, segnalati da vari indicatori . In quegli anni
apparve sulla scena una miriade di nuovi ricchi che acquistavano a
tutto spiano pacchetti azionari, immobili, attività imprenditoriali
e commerciali con offerte di contante che “non si potevano
rifiutare”, per la loro estrema appetibilità rispetto agli ordinari
standard di mercato.
In alcune rinomate località turistiche si verificò il passaggio di
mano di varie attività alberghiere e di ristorazione. Si registrò
anche un singolare fenomeno linguistico: improvvisamente in quei
locali si sentirono risuonare parlate siciliane, calabresi e
campane, al posto dei precedenti idiomi locali. Del resto ai mafiosi
il Centro Nord è sempre piaciuto moltissimo: posti tranquilli dove
si può investire e “lavorare” senza problemi, e dove spesso si è
ancora convinti che la mafia sia solo una storia di “coppole
storte”, un relitto feudale del Sud arretrato.
Per evitare che la legislazione antimafia diventi un’eterna tela di
Penelope, che di giorno si tesse con nuovi provvedimenti e di notte
si sfila creando enormi zone di opacità impermeabili alle indagini,
sarebbe il caso che questa volta non si ripetessero gli errori del
passato e, dunque, si dotasse la magistratura di strumenti idonei
per intercettare quelli tra i capitali rientrati che non sono frutto
di reati condonabili, ma di altre attività criminose.
Atal fine sarebbe quantomeno indispensabile che la nuova legge
imponesse espressamente agli intermediari finanziari (le banche che
ricevono i capitali fatti rientrare) l’obbligo di comunicare i
nominativi dei soggetti “scudati” all’Anagrafe centralizzata dei
rapporti finanziari istituita presso l’Agenzia delle entrate, e che
l’Anagrafe provvedesse a contrassegnare tali nominativi con un
codice convenzionale in modo da consentirne l’immediata
individuazione.
Attualmente tale obbligo è previsto solo da una semplice circolare
del 2007, che già in tanti si sono affrettati a ritenere non
applicabile in quanto non espressamente richiamata dal decreto legge
78/2009 che prevede il nuovo scudo fiscale. Coloro che faranno
rientrare o regolarizzeranno capitali derivanti da reati non
punibili, non avranno nulla da temere da una simile operazione di
trasparenza, giacché la legge garantisce loro l’immunità penale e
fiscale. D’altra parte rendere immediatamente “visibili” alla
magistratura i nominativi dei soggetti scudati, offrirebbe la
possibilità di verificare - nei modi e con le garanzie previste per
le indagini penali - se tra costoro si celino prestanome e
riciclatori di indagati per reati di mafia ed altri gravi reati, e
di sventare così il tentativo di approfittare indebitamente
dell’opportunità offerta dalla nuova legge per “ripulire” sotto
banco denaro sporco.
Continuare invece a garantire l’anonimato ai soggetti scudati,
affievolire per gli intermediari finanziari o addirittura eliminare
l’obbligo di segnalare le operazioni sospette potrebbe essere
frainteso come un pericoloso cedimento alla cultura dell’omertà,
oltre che aprire di fatto un varco incontrollabile al riciclaggio di
capitali illegali.
Si correrebbe così il rischio di cadere dalla sindrome della tela di
Penelope nella più grave patologia della perturbante doppiezza di
uno Stato che prima chiede ai cittadini di esporsi coraggiosamente
in prima persona denunciando le richieste estorsive, e poi li invita
a voltarsi dall’altra parte quando si tratta di “fare cassa”,
accettando il rischio di “regolarizzare” anche gli introiti delle
estorsioni. Perché, si sa, “pecunia non olet”.
di Roberto Scarpinato - Pm presso la Direzione
Antimafia di Palermo- (Il Fatto Quotidiano n°7 del 30 settembre
2009)
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